Circolo ippico Baldovino


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REGOLAMENTO C.I.B.

CIRCOLO IPPICO Col. OBERTO BALDOVINO
Con sede in Francolino –Ferrara- Via Argine Po’ 20



R E G O L A M E N T O



Il Circolo Ippico Col. O. Baldovino, di seguito indicato con la sigla C.I.B, ha un proprio stemma raffigurante una sella da equitazione di colore arancione posta nel mezzo di un cerchio a sfondo bianco la cui circonferenza è segnata in colore arancio.
L’uso dello stemma è riservato ai soli soci del C.I.B. in regola con il pagamento della quota annuale i quali potranno applicarlo sulla giacca (o sul suo colletto che potrà essere arancione) e sulle copertine sottosella durante la partecipazione ai concorsi ippici o a qualsiasi manifestazione equestre.
Tutti coloro che montano a cavallo presso il C.I.B. e che lo frequentano devono conoscere il presente Regolamento, accettarlo ed osservarlo. A tale scopo verrà esposto al Circolo ed inserito nel sito.
Le presenti norme non sono intese come limitazione dell’impiego del cavallo presso il circolo ippico, ma vogliono stabilire delle regole di comportamento affinché l’attività sportiva e ricreativa si svolga nel modo più rispettoso degli impianti, delle attrezzature, dei cavalli e delle persone.

Art. 1 - Il C.I.B. svolge attività di scuola di equitazione, pensione per cavalli privati del Circolo, o in uso al Circolo, organizzazione di eventi sportivi.
Art. 2 - Il presente Regolamento è vincolante per soci del C.I.B, il Consiglio Direttivo potrà emanare ulteriori norme purchè non in contrasto con il presente Regolamento, da ratificarsi alla prima assemblea utile.
Art. 3 - I frequentatori del C.I.B. che montino o meno a cavallo devono essere soci del Circolo stesso. I soci Allievi e gli associati e members pagheranno la quota sociale annua ridotta del 50% di quella che verrà stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. Tutti i soci devono collaborare affinché si instauri un clima di cordiale amicizia, tutti sono esortati al reciproco saluto come segno di rispetto e cortesia.
I nuovi soci che chiedono l’iscrizione nel periodo dell’anno compreso tra il 1° gennaio ed il 31 Agosto di ogni anno, versano la quota intera stabilita per senior, juniores e members, mentre quelli che chiedono l’iscrizione nel periodo dell’anno compreso tra il 1° settembre ed il 31 Dicembre, di ogni anno, verseranno in dodicesimi la quota intera stabilita per senior, juniores e members. In nessun caso le quote sociali verranno restituite. I soci proprietari di cavalli scuderizzati negli impianti del C.I.B. sono obbligati a pagare la quota sociale entro il 15 gennaio di ogni anno.
Art. 4 - Con il personale che si occupa della scuderia, dei cavalli, delle attrezzature, degli impianti, devono essere usati modi rispettosi ed educati tali da evitare ogni forma di risentimento. Ogni reclamo, osservazione o altro deve essere fatto al Presidente od ad un componente del Consiglio Direttivo, che ne riferirà al Presidente e che ne assumerà le relative decisioni. Se del caso unitamente al Consiglio Direttivo.
Art. 5 - Il C.I.B. mette a disposizione dei frequentatori un Istruttore F.I.S.E. i cui orari e costi saranno definiti dal Consiglio Direttivo. In casi particolari per i soci che richiedessero un diverso Istruttore, potranno essere concesse deroghe dal Presidente.
Art. 7 - Si raccomanda di non introdurre presso il C.I.B. amici, bambini e animali che possano, con il loro comportamento, impaurire i cavalli. I proprietari sono responsabili dei danni che i loro animali possono provocare anche indirettamente.
Art. 8 - I cavalli alla corda possono essere mossi nell’apposito tondino e quando nel maneggio non ci siano più di due cavalli montati e comunque dopo aver chiesto il permesso a chi è a cavallo o, se presente, all’istruttore che sta tenendo la lezione.
Art. 9 - Per i Principianti, le prime nozioni saranno tenute alla longhina dall’Istruttore o da persona preposta; la durata della lezione alla longhina è di 30 minuti circa.
Art. 10 - I Cavalieri ed Amazzoni che intendono partecipare ai concorsi ippici devono rivolgersi alla segreteria dell’istruttore che si adopererà a predisporre quanto sarà necessario per le iscrizioni alle gare ed al trasporto cavalli. Il Presidente del C.I.B., compatibilmente con le esigenze di scuderia, potrà concedere del personale per la assistenza dei cavalli e dei cavalieri od amazzoni previo rimborso spese.
Art. 11 - Non devono essere dimenticati oggetti da toeletta, di vestiario, di finimenti, bardature etc, nei luoghi comuni dell’impianto equestre. Alla sera il personale di scuderia preposto, raccoglierà gli oggetti ed il proprietario per riaverne il possesso dovrà pagare una penale a favore delle casse del circolo, di volta in volta stabilita dal Presidente che potrà suo esclusivo e insindacabile giudizio provvedere, qualora li ritenga eccessivamente usurati, alla distruzione.
Art. 12 - Le automobili dovranno essere parcheggiate nell’apposito spazio.
Art. 13 - Al fine di un sempre miglior andamento delle attività equestri e di un miglioramento dell’ambiente, il Consiglio Direttivo del C.I.B. si riserva di emanare nuovi articoli a carattere transitorio o definitivo, quest’ultimi da ratificare alla prima Assembla utile.
Art. 14 - Le sanzioni alle infrazioni del presente regolamento, raccolte tutte le informazioni anche dal diretto interessato, verranno stabilite inappellabilmente dal Consiglio Direttivo del C.I.B. secondo la gravità ed andranno dal richiamo in forma privata all’allontanamento della persona ed eventuale cavallo, sempre che l’atto non ricada nella competenza dell’autorità giudiziaria e comunque nel pieno rispetto delle norme specifiche previste dallo statuto.
Art.15 - Il C.I.B. non potrà essere chiamato responsabile per eventuali danni comunque derivati ai frequentatori sia all’interno che all’esterno degli impianti del Circolo in conseguenza della attività sportiva da essi svolta.
Art.16 - Il singolo frequentatore è personalmente responsabile per eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento dell’attività sportiva ed è tenuto a sollevare il C.I.B. da ogni domanda di risarcimento da parte di terzi.
Art. 17 – Chi fa montare qualcuno a cavallo sa che le possibilità di farsi male aumentano e si assumerà ogni responsabilità ed onere per danni a persone e a cose imputabili a questo fatto.
Art. 18 - E’ obbligatorio l’uso del cap.
Art. 19 - I cavalieri che entrano in maneggio o nei campi ostacoli, o ne escano, devono chiedere permesso e salutare i presenti, non solo per rispetto e consuetudine, ma anche per non spaventare i cavalli presenti.
Art. 20 - In sella devono essere scrupolosamente osservati gli ordini del Direttore delle riprese, sia esso Istruttore o frequentatore anziano o delegato del Presidente, particolarmente nel caso in cui vi siano più cavalli; durante la ripresa deve essere osservato il silenzio.
Art. 21 - I cavalieri e le amazzoni dovranno entrare in maneggio all’orario stabilito. Le variazioni ed aggiornamenti degli orari delle riprese, dell’uso del maneggio e del campo ostacoli, saranno tempestivamente esposti.
Art. 22 - A ripresa iniziata nessun cavaliere ed amazzone può entrare ed uscire dal maneggio. In deroga a questa norma, quando in maneggio non ci siano più di tre cavalli, un cavaliere può entrare ed uscire dopo aver chiesto il permesso al direttore della ripresa e dopo che questi abbia acconsentito e messo la ripresa al passo.
Art. 23 - Le riprese e l’addestramento dei cavalli presuppongono un lavoro progressivo di passo e di trotto per un periodo non inferiore a 20 minuti.
Art. 24 - La durata delle riprese è fissata in 50 minuti.
Art. 25 - E’ assolutamente vietato a chiunque si trovi in tribuna od ai margini del campo ostacoli rivolgere osservazioni, incoraggiamenti e consigli a chi monta in ripresa di un Istruttore o direttore.
Art. 26 - Il C.I.B. non è tenuto a prestare alcuna cosa. I soci, pertanto, è bene non chiedano alcunché in prestito, in caso eccezionale solo l’Istruttore od il Presidente possono concedere qualche oggetto di scuderia, ma solo per brevissimo tempo.
Art. 27 - Non è mai consentito tagliare la strada agli altri; incontrandosi ad andature diverse il cavaliere con andatura superiore ha diritto alla pista, incontrandosi alle stesse andature tenere la destra.
Art. 28 - Se un cavaliere desidera saltare degli ostacoli deve chiamare l’ostacolo che vuol saltare ad alta voce, salterà solamente quando sarà ben sicuro che la sua intenzione sia stata ben capita dagli altri.
Art. 29 - Non fermarsi mai sulla pista.
Art. 30 - Se un cavaliere necessita di punire in cavallo, deve farlo in modo da non disturbare gli altri; non è permesso maltrattare in alcun modo i cavalli, né sbarrarli.
Art. 31 - Quando si lavora in sezione, ossia un cavallo dietro l’alto, bisogna sempre seguire il capo-sezione, anche quando questi sbaglia, e nel caso avvisarlo dell’errore.
Art. 32 - Evitare di superare i cavalli che precedono, anche se procedono lentamente; si potrà solo lasciare la pista e tagliare per la larghezza.
Art. 33 - Se durante le lezioni si è stanchi e ci si vuole fermare, si deve chiedere il permesso.
Art. 34 - Terminata la lezione si passeggiano i cavalli a redini lunghe per far rientrare il fiato e si asciughi il sudore.
Art. 35 - Quando si smonta si tirano su le staffe e si allineano al sottopancia.
Art. 36 - Si leva la sella e la testiera mettendo la capezza da scuderia. Si devono pulire i piedi.
Art. 37 - Portando il cavallo in scuderia, ricordarsi sempre di precederlo nel box, fare una volta, terminando poi vicino alla porta. Si dovrà poi togliere la capezza.
Art. 38 - La sella e la testiera (imboccatura pulita) si portano in selleria o si depongono nel proprio armadio.


Regolamento aggiuntivo per soci con cavalli a pensione


Art.1 - Il proprietario di un cavallo a pensione presso il C.I.B. ha preventivamente preso visione e trovato di gradimento il box nel quale viene alloggiato il proprio cavallo.
Art. 2 - Il prezzo della pensione comprende: il box, la pulizia dello stesso una volta al giorno con aggiunta di materiale per la lettiera (paglia o truciolo nella misura massima di un ballino ogni settimana, il mantenimento del cavallo con fieno, mangime o succedanei (orzo, avena, granoturco etc), abbeverate semplici. Ogni altra somministrazione viene conteggiata a parte. Il pagamento della quota mensile dovrà essere effettuata i primi giorni di ogni mese e comunque non oltre il 10.
Dall’importo di ognuno il segretario del C.I.B. detrarrà la somma relativa al versamento dell’addetto alle pulizie e mantenimento dei cavalli e provvederà, per conto di ogni proprietario, al pagamento dello stipendio.
Art. 3 – Il proprietario che decide di portare altrove il suo cavallo, anche se per brevi periodi, dovrà comunicare al C.I.B. la sua decisione 30 giorni prima. In alternativa dovrà provvedere al pagamento della quota di un mese.
Art. 4 - Il proprietario di un cavallo può disporre liberamente del proprio cavallo durante le ore di apertura degli impianti equestri, nel rispetto dello Statuto, del Regolamento e degli Usi del C.I.B.
Art. 5 - Ogni cavallo deve avere al seguito una propria dote composta, oltre ai capi di bardature, da: una striglia, una brusca, un brusone, un nettapiedi, una spugna, un secchio, un capezzone, una longhina, un accappatoio, una coperta, un baule o un armadietto che dovrà essere allineato come forma, dimensione e colore a quelli indicati dal Presidente come adeguati all’ambiente equestre. Tale contenitore dovrà essere posizionato stabilmente nel luogo che verrà indicato dal Presidente.
Art. 6 - Il proprietario di ogni cavallo a pensione presso il C.I.B. sa che l’impianto equestre rimane spesso incustodito, pertanto ogni oggetto e animale che verrà lasciato non potrà essere dal C.I.B risarcito. Il C.I.B. non potrà essere citato per danni ne diretti ne indiretti (eventualmente effettuati a causa della fuga del cavallo). Il C.I.B. non risponderà per eventuali furti o danneggiamento di oggetti ne della morte o infortunio del cavallo.
Art. 7 - Il proprietario del cavallo solleva il C.I.B. dagli infortuni del proprio animale che potrebbero essere causati da oggetti e strutture (compreso le anomalie del terreno) situati nel perimetro del C.I.B.
Art. 8 - I proprietari di cavalli riottosi e difficili o che comunque non siano in grado di sopportare un lavoro di insieme, devono evitare di partecipare alle riprese. I cavalli che calciano devono portare il fiocchetto rosso sulla coda.
Art. 9 - Il proprietario quando monta il proprio cavallo od il socio quando monta cavalli del Circolo, non alle dipendenze dell’Istruttore, è responsabile di tutti i danni che il cavallo possa arrecare; le spese per i danni alle attrezzature saranno conteggiati a fine mese.
Art. 10 - Il proprietario può far montare il proprio cavallo da un ospite per non più di tre volte e per breve tempo, successivamente l’ospite è tenuto a farsi socio.
Art. 11 - E’ obbligatorio che i proprietari di cavalli abbiano una polizza assicurativa personale a copertura delle proprie responsabilità.
Art. 12 - La pulizia dei cavalli va effettuata nei singoli box, eccezionalmente può essere fatta nel corridoio qualora ciò non impedisca il transito dei cavalli e/o cavalieri, dopo aver completato la pulizia del cavallo (sia in uscita che al rientro) bisogna pulire il corridoio e lasciarlo sgombero da qualsiasi oggetto. Il lavaggio si può effettuare solo nello spazio dedicato ed in alcun caso (anche se per piccoli lavaggi) nelle scuderie o nei pressi delle porte di accesso.
Art. 13 - L’addestramento dei cavalli particolarmente difficili deve essere fatto nelle ore di minor frequenza.




IL PRESIDENTE


Per accettazione


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Ad ogni effetto dell’art. 1341 del Codice Civile si da espressa accettazione dei punti del Regolamento 7, 15, 16, 17 e 18 e del Regolamento aggiuntivo per soci con cavalli a pensione 6, 7, 9 e 11.

Il socio





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